Art. 9.

      1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista la cittadinanza straniera conserva quella italiana, ovvero può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero.
      2. Lo straniero che acquista la cittadinanza italiana può conservare la propria cittadinanza di origine, in conformità alla legge dello Stato di appartenenza, ovvero può comunicare all'ufficiale dello stato civile o alla competente autorità consolare italiana la rinuncia alla cittadinanza di origine.